Avv. Claudia Roggero & Valentina Mayer
Dopo la comparsata della Lecciso a Domenica Live, il trend topic del momento è ovviamente diventato il povero Al Bano e la sua sfortuna in amore. La Lecciso e’ stata clemente e ha dichiarato “Non voglio giudicare Romina”. Io neanche ci tengo. Voglio invece giudicare Al Bano. Ma non per le sue scelte amorose (anche perchè non sono esperta di rapporti di coppia), ma per quelle autoriali.
Vi ricordate quando Al Bano sosteneva che Michael Jackson era un copione?
Correva l’anno 1999 e la Corte di Appello di Milano (App. Milano, 24/11/1999) negava al
brano «I cigni di Balaka» di Al Bano Carrisi il «crisma» della tutelabilità. Il Brano di Al Bano era privo del carattere creativo richiesto dalla legge per accedere alla protezione. Nessun plagio dunque, da parte del brano «Will you be there» di Michael Jackson.
Quale è il requisito necessario minimo ai fini della tutelabilità dell’opera di ingegno nell’ambito del diritto d’autore?
E’ il carattere creativo dell’opera. In termini generali, il carattere creativo è da collegarsi ai concetti di novità e di originalità. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere, in ogni caso, l’originalità quale «condizione minima» di tutela dell’opera di ingegno.
Altre condizioni ritenute essenziali dell’opera per poter accedere alla protezione?
La novità (in senso oggettivo), è la «novità di elementi essenziali e caratterizzanti» tali da
consentire una differenziazione rispetto alle opere preesistenti. Sulla scorta del caso Albano- Michael Jackson, occorre apprezzare la differenza qualitativa tra il requisito della novità e quello dell’originalità, con la conseguenza che sarebbero tutelate dal diritto d’autore le sole opere nuove, ossia che si differenziano rispetto alle preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia di capacità espressiva.
La corretta definizione del requisito della novità dell’opera
Si riscontrano in dottrina posizioni differenti in relazione alla sua qualifica in termini oggettivi piuttosto che soggettivi. La maggioranza propende per una concezione oggettivistica della «novità», nei termini di differenziazione rispetto ad un’opera precedente. La sentenza di Albano sembra in qualche modo aderire alla tesi piú rigorosa, richiedendo, per la tutela, sia la novità oggettiva (il che pare fuori di dubbio, alla luce della rilevanza assunta in giudizio dai brani musicali precedenti alla composizione di Albano) che l’originalità nel senso di non banalità.
La musica leggera e i suoi criteri di tutelabilità.
Il caso Albano-Michael Jackson, si potrebbe pertanto segnalare per i seguenti aspetti:
1. la precisazione in senso oggettivo del requisito della novità;
2. sulla scorta della migliore dottrina, la corretta differenziazione di quest’ultimo da quello dell’originalità, intesa come non banalità del brano oggetto di plagio;
3. la conferma, seppur implicita, del requisito, ai fini del plagio, della conoscenza e/o
conoscibilità da parte del soggetto imputato dell’illecito;
4. l’ammissibilità della tutela, nel diritto d’autore, di elementi diversi dalla melodia purché specificamente dedotti nel giudizio di plagio e nei limiti di ammissibilità dell’elaborazione di una melodia originaria ai sensi dell’art.4 della legge sul diritto d’autore;
5. la conferma del criterio dell’ascoltatore medio nel giudizio di originalità;
6. l’introduzione del principio dell’irrilevanza, ai fini della configurabilità del plagio,
dell’appartenenza a generi musicali differenti.
Come considerazione conclusiva e in qualche modo retrospettiva,
A commento del caso Albano-Michael Jackson, non si possono tacere le parole, di indelebile dottrina (Greco-Vercellone, op. cit., 47), secondo cui la grande diffusione di canzoni di musica leggera ha comportato l’effetto per cui è la «quantità che deprime la qualità e determina tali miscele e confusioni di motivi, spesso assai scarsamente originali, da rendere oltremodo difficile stabilire se l’uno ha copiato dall’altro o se piuttosto tutti hanno, salvo varianti, copiato da una terza fonte, spesso anch’essa difficilmente identificabile».